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PSC - Quadro Normativo

Art. 1 - Natura e oggetto del Piano Strutturale Comunale

1. Tre strumenti. La pianificazione urbanistica comunale di Bologna, ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, si articola in tre strumenti, con tre diversi gradi di definizione delle scelte e diversi contenuti: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

2. Oggetto. Il Psc è lo strumento urbanistico generale che delinea per tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato, le scelte e i contenuti strutturali e strategici, di assetto e di sviluppo, traducendo l’obiettivo di tutela dell’integrità fisica e ambientale e dell’identità culturale in coerenza con quanto contenuto nel Quadro conoscitivo e con gli esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

3. Conformità. Il Psc è redatto secondo le disposizioni dell’art. 28 della Lr 20/2000, rispettando le condizioni e i limiti di sostenibilità ambientale e territoriale fissati dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e in conformità con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinata.

4. Principi. Il Psc si ispira ai principi della responsabilità, della sussidiarietà, della cooperazione istituzionale tra gli enti locali; della concertazione con le forze economiche e sociali; della partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni; della perequazione urbanistica; della sostenibilità ambientale e territoriale.

5. Contenuti. Costituiscono contenuti del Psc:

  • la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche presenti nel territorio, con l’indicazione delle soglie di criticità;
  • la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
  • l’individuazione delle infrastrutture per la mobilità considerate di maggiore importanza, delle attrezzature e degli spazi collettivi;
  • la classificazione del territorio comunale in Territorio urbano da strutturare, Territorio urbano strutturato, Territorio rurale;
  • l’individuazione degli Ambiti del territorio comunale, stabilendo per ciascuno gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici, le dotazioni e i requisiti prestazionali;
  • la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità con la disciplina generale del Rue, e di quelle sottoposte a Poc e Pua (Piano Urbanistico Attuativo);
  • l’individuazione delle parti di territorio soggette a perequazione urbanistica.

 

6. Dimensionamento. Il dimensionamento massimo del Psc, concordato in sede di Accordo di pianificazione, è riferito alle trasformazioni a dominante funzionale mista negli Ambiti di nuovo insediamento, di sostituzione, da riqualificare e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente negli Ambiti consolidati e nel Territorio rurale. Consiste in 8.000 nuovi alloggi, corrispondenti a 1.000.000 mq di Superficie utile lorda (definita come all’Art. 45) di cui almeno 2.000 di Edilizia residenziale sociale, oltre a 4.000 nuovi alloggi di completamento delle previsioni del Prg previgente (di cui 1.000 di edilizia residenziale sociale). Il dimensionamento massimo negli Ambiti specializzati di nuovo insediamento e da riqualificare è fissato in 765.000 mq di Superficie utile lorda. Il dimensionamento è definito per un periodo di quindici anni a partire dall’approvazione del Psc, e costituisce il limite massimo delle previsioni attuabili con Poc nel periodo considerato. Il dimensionamento non coincide con la capacità insediativa potenziale del Piano risultante dalla somma delle capacità sostenibili nei singoli ambiti, quantificata in 12.250 nuovi alloggi, corrispondenti a 2.722.000 mq di Sul. La differenza tra dimensionamento e capacità ha lo scopo di garantire condizioni di competitività tra i diversi attuatori del Piano al momento della formazione dei Poc.


Art. 2 - Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale

1. Elaborati integrati. Il Psc è costituito da un complesso di documenti tra loro integrati (di conoscenza, direttiva e indirizzo, vincolo e tutela, valutazione), che concorrono nel loro insieme al conseguimento degli obiettivi del Piano.

2. I documenti. Sono documenti costitutivi del Psc:

  • Relazione illustrativa;
  • Tre serie di tavole:
    • “Figure della ristrutturazione”: Città e paesaggi (scala 1:40.000), Le sette città di Bologna (7 tavole fuori scala);
    • “Strategie per la qualità”: Sistema delle infrastrutture per la mobilità (scala 1:20.000), Attrezzature e spazi collettivi (scala 1:20.000), Dotazioni ecologiche e ambientali (scala 1:20.000);
    • “Regole”: Classificazione del territorio (scala 1:20.000), Carta unica del territorio (un fascicolo fuori scala con individuazione dei layers e sei serie di tavole in scala 1:5.000);
  • Quadro normativo;
  • Quadro conoscitivo;
  • Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT).


3. Relazione. La Relazione illustrativa individua e argomenta gli obiettivi strutturali e strategici del Psc.

4. Figure della ristrutturazione. Le tavole “Figure della ristrutturazione” espongono gli orientamenti strategici per le sette Città di Bologna (Ferrovia, Tangenziale, Collina, Reno, Savena, Via Emilia Ponente, Via Emilia Levante) indicandone connessioni, nodi, luoghi e contesti, ovvero: le forme di collegamento fisico che costituiscono l’impianto caratteristico di ogni Città (connessioni); gli interscambi tra modi diversi di trasporto (nodi); le parti di territorio nelle quali si prevedono trasformazioni qualificanti per il progetto di ciascuna Città (luoghi); le parti di territorio che, per prossimità o intensità di relazioni, risentono maggiormente delle trasformazioni che investono connessioni, nodi e luoghi (contesti).

5. Città e paesaggi. La tavola “Città e paesaggi” rappresenta l’inserimento delle sette Città di Bologna nel quadro strategico, ambientale e insediativo, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

6. Strategie per la qualità. Le tre tavole “Strategie per la qualità” rappresentano le dotazioni ritenute irrinunciabili per ciascun sistema (mobilità, città pubblica, ambiente).

7. Classificazione del territorio. La tavola “Classificazione del territorio” rappresenta la disaggregazione del territorio (urbano da strutturare, urbano strutturato, rurale) in Ambiti, riconoscibili per caratteri insediativi, stato di conservazione, livello delle dotazioni, mix funzionale, ai quali si applicano le norme del Psc.

8. Carta unica del territorio. Le tavole che formano la “Carta unica del territorio” rappresentano i diversi vincoli e le diverse tutele derivanti da leggi e piani sovraordinati o stabiliti dal Psc. La rappresentazione della Carta unica è affidata a un fascicolo in formato A4 fuori scala che illustra i contenuti dei layer descrittivi di ogni tutela e vincolo e a sei serie di tavole che riportano tutele e vincoli in scala 1:5.000.

9. Quadro normativo. Il presente testo, Quadro normativo, raccoglie e organizza le norme del Psc, specificandone quando necessario il valore di indirizzo, direttiva o prescrizione. Le Schede di Situazione che compaiono nel Quadro normativo sono norme di indirizzo che rappresentano e descrivono una serie di azioni, di specifico interesse dei Quartieri cittadini, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in parti del territorio urbano (individuate come aggregati di Ambiti denominati Situazioni) dove si riconosce la presenza di relazioni spaziali, funzionali, ambientali e paesaggistiche caratterizzanti.

10. Quadro conoscitivo. Il Quadro conoscitivo descrive e valuta lo stato del territorio e i processi evolutivi che lo caratterizzano, costituendo il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale, per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e per il monitoraggio del Psc. Il Quadro conoscitivo del Psc aggiorna e integra i dati contenuti nel Quadro conoscitivo del Documento preliminare.

11. Valsat. La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale contiene l’individuazione delle condizioni per la sostenibilità del Psc sia alla scala dei singoli ambiti (considerato ciascuno per la propria capacità insediativa potenziale), sia alla scala comunale, con riferimento al bilancio complessivo degli effetti della realizzazione delle previsioni insediative ed infrastrutturali del Piano, relazionate ad un periodo di quindici anni e ad una previsione di nuovi insediamenti corrispondente al dimensionamento massimo di cui all’Art. 1, comma 6. Gli esiti della Valsat sono parte integrante del Psc e costituiscono altresì la prima fase di un processo di valutazione che prosegue con il monitoraggio degli effetti indotti dalle trasformazioni previste dal Psc stesso e con la valutazione della pianificazione operativa e attuativa, finalizzata al perseguimento dell’obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.


Art. 3 - Efficacia delle previsioni del Piano Strutturale Comunale

1. Diritti edificatori. Il Psc non assegna diritti edificatori. Detta prescrizioni, direttive e indirizzi: ai Poc per la disciplina operativa e attuativa; al Rue per le aree soggette a interventi diretti, pubblici e privati.

2. Perimetrazioni. La perimetrazione degli Ambiti individua le parti di territorio cui applicare prescrizioni, direttive e indirizzi del Psc. Compete esclusivamente ai Poc e al Rue l’esatta delimitazione delle aree nelle quali si attua il Psc con l’attribuzione dei diritti edificatori.

3. Disciplina degli Ambiti. Il Psc provvede a disciplinare nei singoli Ambiti:

  • gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici, indicando il ruolo specifico quando essi appartengano a una delle sette Città;
  • le dotazioni (infrastrutture per la mobilità, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche e ambientali), con riferimento alle tre tavole dei rispettivi Sistemi;
  • la capacità massima insediativa potenziale per gli Ambiti per i nuovi insediamenti, di sostituzione, da riqualificare e consolidati di qualificazione diffusa, nonché la dominante funzionale per ciascun Ambito;
  • i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale, con riferimento alla Situazione cui l’Ambito appartiene.


4. Indirizzi. Le disposizioni del Psc hanno valore di indirizzo quando esprimono obiettivi in forma discorsiva, riferiti alle caratteristiche prestazionali di Sistemi, Ambiti o loro porzioni assoggettati a Piani urbanistici attuativi che debbono essere specificatamente disciplinati dai Poc, oppure ad Ambiti e interventi la cui attuazione è regolata dal Rue, oppure a materie oggetto di strumenti di pianificazione o programmazione di settore. Hanno altresì valore di indirizzo le azioni descritte e rappresentate nelle Schede di Situazione comprese nel presente Quadro normativo.
Gli indirizzi rappresentano obiettivi e indicazioni per gli altri strumenti urbanistici e debbono trovare in essi esplicito riscontro e motivato riferimento.

5. Direttive. Le disposizioni del Psc hanno valore di direttiva per i Poc e per il Rue quando:

  • individuano in forma numerica, anche come intervallo tra valori minimi e massimi, la capacità edificatoria degli Ambiti e l’entità delle dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali da garantire;
  • prevedono l’attuazione attraverso interventi diretti, sia pubblici che privati.

Le direttive non possono essere modificate senza costituire variante del Psc.

6. Prescrizioni. Le disposizioni del Psc hanno valore di prescrizione quando:

  • traducono vincoli e tutele di leggi e piani sovraordinati o stabiliscono specifici vincoli e condizioni per le trasformazioni del territorio, tutti rappresentati sulla “Carta unica del territorio”;
  • subordinano gli interventi, in Ambiti del Territorio urbano da strutturare e in Ambiti da riqualificare del Territorio urbano strutturato, alla contestuale realizzazione di dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali e all’esistenza di condizioni infrastrutturali e ambientali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste.

Solo le prescrizioni del Psc hanno natura conformativa del diritto di proprietà limitatamente alle aree interessate, e perdurano a tempo indeterminato senza comportare l’apposizione di vincoli espropriativi sulle aree stesse e senza dare diritto al pagamento di indennizzi.

7. Modifiche. Il Psc può essere modificato con le seguenti modalità:

  • approvazione di variante assunta ai sensi dell’art. 32 della Lr 20/2000 e sue modifiche e integrazioni;
  • stipula di accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 come specificato e integrato dall’art. 40 della Lr 20/2000;
  • procedura di localizzazione e approvazione di opere pubbliche oppure di opere di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale o regionale vigente.

Le disposizioni del Psc possono essere rese inapplicabili dall’entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti oppure da strumenti di pianificazione territoriale, provinciali o regionali, con esse incompatibili.


Art. 4 - Rapporti con il Piano Operativo Comunale

1. Competenza ed efficacia. Compete al Poc, in quanto strumento di programmazione, la disciplina delle parti di territorio da sottoporre a interventi di modifica sostanziale, a interventi di tutela, recupero e valorizzazione, nonché la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico da sottoporre a esproprio per pubblica utilità e l’individuazione delle dotazioni ecologiche o di servizi ambientali da realizzare. Il Poc opera in coerenza con quanto stabilito dal Bilancio pluriennale e dal Programma triennale delle opere pubbliche comunali. Il Poc ha durata limitata nel tempo e carattere di programmazione degli interventi in esso compresi; al termine di 5 anni dall’approvazione perde efficacia e scadono anche i vincoli espropriativi.

2. Dal Psc al Poc. Il Psc detta al Poc prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina operativa e attuativa:

  • negli Ambiti per i nuovi insediamenti;
  • negli Ambiti di sostituzione;
  • negli Ambiti da riqualificare;
  • negli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa del Territorio urbano strutturato, limitatamente agli interventi di nuova costruzione per sostituzione superiori alla soglia dimensionale di cui all’art. 23;
  • negli Ambiti infrastrutturali, per interventi di trasformazione delle infrastrutture da programmare;
  • negli Ambiti storici, limitatamente agli interventi in deroga di cui all’art. 27 e all’attivazione dell’ambito specializzato del complesso militare Sant’Annunziata - Staveco;
  • nel Territorio rurale, limitatamente agli Ambiti di valore naturale e ambientale di cui all’art. 29, per le parti da tutelare, recuperare e valorizzare, che il Poc stesso dovrà individuare.


Art. 5 - Rapporti con il Regolamento Urbanistico Edilizio

1. Competenza. Compete al Rue la disciplina delle parti del Territorio urbano strutturato e del Territorio rurale, non sottoposte a Poc, attuabili con intervento edilizio diretto, specificando modalità e tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, usi ammessi, disciplina del contributo di costruzione.

2. Dal Psc al Rue. Il Psc detta al Rue prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina degli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, in tutti gli Ambiti del territorio comunale.
In particolare, spetta al Rue disciplinare gli interventi:

  • negli Ambiti in trasformazione, una volta scaduto il periodo di validità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, riportato nell’art.20;
  • negli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa, ad esclusione degli interventi di nuova costruzione per sostituzione superiori alla soglia dimensionale di cui all’art. 23;
  • negli Ambiti in via di consolidamento, una volta scaduto il periodo di validità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti;
  • negli Ambiti pianificati consolidati;
  • negli Ambiti storici, ad esclusione degli interventi in deroga di cui all’art. 27;
  • nel Territorio rurale, ad esclusione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione di cui all’art. 29.

Gli Ambiti in trasformazione e gli Ambiti in via di consolidamento, una volta scaduto il periodo di validità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, sono soggetti alle previsioni normative relative agli Ambiti consolidati pianificati.


Art. 6 - Rapporti con gli strumenti di pianificazione settoriale

1. Riferimento generale. Il Psc costituisce il riferimento generale per l’esercizio e il coordinamento delle politiche comunali di governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore sono aggiornati ed elaborati in conformità col Psc.
I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal Psc per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e garantendo il coordinamento e la coerenza tra obiettivi della pianificazione strutturale e azioni settoriali.

2. I Sistemi. La disciplina dei Sistemi ha valore di direttiva per i piani di settore in materia di mobilità urbana, per i piani e programmi che prevedono la localizzazione e realizzazione di dotazioni territoriali, per i piani e programmi relativi all’ambiente.

3. Adeguamento. I piani e i programmi di settore vigenti, di iniziativa e approvazione comunale, conservano la propria validità ed efficacia, salvo le eventuali modifiche specificamente indicate dal Psc.


Art. 7 - Norme transitorie

1. Salvaguardia. Dalla data di esecutività dell’adozione del Psc si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 della Lr 20/2000. In particolare, è sospesa ogni determinazione in contrasto con le disposizioni prescrittive del Psc, come definite all’art. 3, comma 6, delle presenti norme e ogni determinazione relativa a interventi di trasformazione del territorio localizzati in Ambiti per nuovi insediamenti e di sostituzione e per eventuali varianti di strumenti attuativi per gli Ambiti in trasformazione in contrasto con la specifica normativa d’Ambito.

2. Esclusioni. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 non si applicano:

  • alle variazioni del permesso di costruire o alla Dia, già rilasciati o efficaci al momento dell’adozione del Psc, che non richiedono un nuovo titolo abilitativo ai sensi dell’art. 18 della Lr 31/2002;
  • alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi e alle loro convenzioni già approvati alla data di adozione del Psc;
  • ai programmi di riqualificazione urbana da approvarsi con accordo di programma in variante al PRG, ai sensi dell’art. 40 della Lr 20/2000, per i quali al momento dell’adozione del Psc sia intervenuto l’atto formale di approvazione di accordi ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 18 della Lr 20/2000.


3. Continuità degli strumenti urbanistici. Gli strumenti urbanistici attuativi già approvati alla data di adozione del presente Psc, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di loro approvazione. In caso di previsioni del Psc, del Rue o del Poc difformi rispetto ai contenuti di detti strumenti urbanistici attuativi, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l’adempimento delle convenzioni e comunque non prima della ultimazione delle opere di urbanizzazione e della relativa cessione. Fino all’approvazione del Psc possono essere adottati e approvati strumenti urbanistici attuativi conformi al previgente Prg, purché non inerenti Ambiti per i nuovi insediamenti e di sostituzione.

4. Efficacia del Psc. Il Psc entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione dello stesso. Fino all’approvazione del Rue e del Poc – in relazione alla specifica disciplina di competenza di ciascuno dei due strumenti di pianificazione dettata dalla Lr 20/2000 e dal presente Quadro normativo e fatte salve le norme di salvaguardia degli stessi – possono essere autorizzati gli interventi di trasformazione del territorio e adottati e approvati gli strumenti urbanistici di cui all’art. 41, comma 2, della Lr 20/2000, a condizione che gli stessi, pur se conformi al Psc, non risultino tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione demandata al Rue e al Poc.